E’ tempo di bilanci….

Le soglie vigenti per l’esercizio sociale 2025 sono le stesse che si applicano già a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024:

Bilancio in forma abbreviata (Art. 2435-bis c.c.)

Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non hanno emesso titoli quotati e che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

Parametro soglia (DLgs 125/2024)
Totale Attivo Stato Patrimoniale 5.500.000 €
Ricavi Vendite e Prestazioni 11.000.000 €
Dipendenti medi occupati 50 unità
 Bilancio per le Micro-Imprese (Art. 2435-ter c.c.)

Le società che non superano due dei seguenti limiti possono optare per il regime semplificato “micro”, con esonero dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione (se i dati richiesti sono in calce allo SP):

Parametro soglia (DLgs 125/2024)
Totale Attivo Stato Patrimoniale 220.000 €
Ricavi Vendite e Prestazioni 440.000 €
Dipendenti medi occupati 5 unità

 

Esonero dal bilancio consolidato (DLgs 127/91)

Non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le controllanti che, con le proprie controllate, non superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

su base consolidata (al netto delle elisioni):

    • Attivo: 25.000.000 € (precedentemente 20 mln).
    • Ricavi: 50.000.000 € (precedentemente 40 mln).
    • Dipendenti: 250 (invariato).
  • su base aggregata (lorda):
    • Attivo: 30.000.000 € (precedentemente 24 mln).
    • Ricavi: 60.000.000 € (precedentemente 48 mln).

L’esonero dal consolidato non si applica se una delle imprese del gruppo è un ente di interesse pubblico (es. società quotate).