E’ tempo di bilanci….
Le soglie vigenti per l’esercizio sociale 2025 sono le stesse che si applicano già a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024:
Bilancio in forma abbreviata (Art. 2435-bis c.c.)
Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non hanno emesso titoli quotati e che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:
| Parametro | soglia (DLgs 125/2024) |
| Totale Attivo Stato Patrimoniale | 5.500.000 € |
| Ricavi Vendite e Prestazioni | 11.000.000 € |
| Dipendenti medi occupati | 50 unità |
Bilancio per le Micro-Imprese (Art. 2435-ter c.c.)
Le società che non superano due dei seguenti limiti possono optare per il regime semplificato “micro”, con esonero dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione (se i dati richiesti sono in calce allo SP):
| Parametro | soglia (DLgs 125/2024) |
| Totale Attivo Stato Patrimoniale | 220.000 € |
| Ricavi Vendite e Prestazioni | 440.000 € |
| Dipendenti medi occupati | 5 unità |
Esonero dal bilancio consolidato (DLgs 127/91)
Non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le controllanti che, con le proprie controllate, non superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
su base consolidata (al netto delle elisioni):
-
- Attivo: 25.000.000 € (precedentemente 20 mln).
- Ricavi: 50.000.000 € (precedentemente 40 mln).
- Dipendenti: 250 (invariato).
- su base aggregata (lorda):
- Attivo: 30.000.000 € (precedentemente 24 mln).
- Ricavi: 60.000.000 € (precedentemente 48 mln).
L’esonero dal consolidato non si applica se una delle imprese del gruppo è un ente di interesse pubblico (es. società quotate).