Per le rateazioni di somme derivanti dai controlli automatizzati (36 bis) e formali (36-ter) sulle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d’imposta, la norma stabilisce che il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. In pratica la sanzione piena del 30% si applica solo sul debito residuo relativo alle ultime rate.